martedì 12 aprile 2011

Indebita imposizione IRPEF

Il contribuente che ha subito un’indebita imposizione IRPEF può presentare una dichiarazione correttiva con esito a sé favorevole, come precisato dall’Agenzia delle Entrate
nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002 e successivamente ribadito nella risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008, entro il termine previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello per il quale è stato commesso l’errore.

Trascorso tale termine, il contribuente può recuperare l’eventuale imposta versata in eccesso mediante istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973, da presentare entro quarantotto mesi decorrenti dal pagamento eseguito in assenza del presupposti o dal pagamento del saldo. Nell’istanza il contribuente deve dar prova delle circostanze che legittimano la ripetizione di quanto versato in eccesso.

Per individuare il momento da cui inizia a decorrere il termine previsto a pena di decadenza per presentare istanza di rimborso occorre stabilire se l’obbligazione tributaria esisteva o meno al momento del pagamento.

Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in totale assenza del presupposto, il termine inizia a decorrere dalla data del pagamento stesso, mentre, nel caso in cui la richiesta di restituzione riguardi eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà, cui non corrisponda successivamente la determinazione di quello stesso obbligo in via definitiva, il termine decorre dal momento del versamento del saldo.

Sul piano operativo, in caso di presentazione dell’istanza di rimborso, l’ufficio destinatario di tale richiesta dovrà procedere alla riliquidazione delle dichiarazioni relative agli anni in cui le ritenute sono state operate in misura superiore a quella dovuta e, per tale via, determinare il rimborso effettivamente spettante.

L’istanza di rimborso per le maggiori somme versate può essere proposta anche dal contribuente che non abbia presentato, per quel periodo d’imposta, la dichiarazione dei redditi, a condizione che rientri in una delle ipotesi di esonero dall’obbligo dichiarativo previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

E’ quanto è stato ribadito nella risoluzione n. 25/E del 30 gennaio 2008, con la quale l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in mancanza della dichiarazione per effetto del sopra citato articolo 1 e contestuale inapplicabilità dell’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, che subordina l’ammissibilità della dichiarazione integrativa favorevole al contribuente alla valida presentazione della dichiarazione originaria, “le maggiori ritenute erroneamente operate dai sostituti possono essere recuperate mediante istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, allegando, oltre ad una copia della documentazione, anche un prospetto riepilogativo dei calcoli.”.

In tali casi, trattandosi di redditi percepiti da soggetti che potrebbero fruire dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il termine di quarantotto mesi decorre da quello ordinariamente previsto per il pagamento a saldo delle imposte relative all’anno nel corso del quale è stata operata la maggiore ritenuta.

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