sabato 23 aprile 2011
Collocazione provvisoria.
"Nel duomo vecchio di Molfetta è riposto un grande crocifisso di terracotta.
mercoledì 20 aprile 2011
Portate le mutande vecchie...Il welfare non �un lusso! Manifestazione nazionale a Napoli
Mercoledì 27 aprile 2011
ore 9.30 Concentramento a Piazza Dante
La crisi economica mette in ginocchio i cittadini,
le istituzioni, gli enti locali e lo Stato battono in ritirata,
lasciando completamente sole le persone e le famiglie,
con l'incredibile riduzione delle risorse dei fondi nazionali per le politiche sociali.
Una riduzione di quasi l'80%!
Siamo al collasso.
Saranno le persone più a rischio di emarginazione a pagare tali sciagurate scelte politiche.
Per garantire la qualità dei servizi, la dignità degli operatori sociali e i diritti di cittadinanza!
PARTECIPIAMO IN MASSA ALLA MOBILITAZIONE
Vi invitiamo a portare le vostre mutande vecchie in piazza per consegnarle al ministro Tremonti e al presidente Berlusconi, ovvero a chi ha lasciato in mutande non solo gli operatori sociali, ma anche migliaia di anziani, disabili, bambini, immigrati, rimasti privi di assistenza.
mercoledì 13 aprile 2011
martedì 12 aprile 2011
Nuovi importi per l’assegno al nucleo familiare e l’assegno di maternità erogati dai Comuni
L'assegno per il nucleo familiare, erogato dai Comuni, corrisponde, nella misura intera, ad un importo pari a euro 131,87; per ottenerlo è necessario che il valore dell'indicatore della situazione economica (Ise), con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, sia pari a euro 23.736,50.
L’assegno mensile di maternità spettante in misura intera per nascite, affidamenti preadottivi, e adozioni senza affidamento, avvenuti nel corso dell’anno 2011, è pari a euro 316,25 per cinque mensilità; il valore Ise riferito ai nuclei familiari di 3 componenti, ammonta a euro 32.967,39.
Grande gita a Ischia degli aclisti di Isernia (anche i nuovi amici)
Indebita imposizione IRPEF
Trascorso tale termine, il contribuente può recuperare l’eventuale imposta versata in eccesso mediante istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973, da presentare entro quarantotto mesi decorrenti dal pagamento eseguito in assenza del presupposti o dal pagamento del saldo. Nell’istanza il contribuente deve dar prova delle circostanze che legittimano la ripetizione di quanto versato in eccesso.
Per individuare il momento da cui inizia a decorrere il termine previsto a pena di decadenza per presentare istanza di rimborso occorre stabilire se l’obbligazione tributaria esisteva o meno al momento del pagamento.
Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in totale assenza del presupposto, il termine inizia a decorrere dalla data del pagamento stesso, mentre, nel caso in cui la richiesta di restituzione riguardi eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà, cui non corrisponda successivamente la determinazione di quello stesso obbligo in via definitiva, il termine decorre dal momento del versamento del saldo.
Sul piano operativo, in caso di presentazione dell’istanza di rimborso, l’ufficio destinatario di tale richiesta dovrà procedere alla riliquidazione delle dichiarazioni relative agli anni in cui le ritenute sono state operate in misura superiore a quella dovuta e, per tale via, determinare il rimborso effettivamente spettante.
L’istanza di rimborso per le maggiori somme versate può essere proposta anche dal contribuente che non abbia presentato, per quel periodo d’imposta, la dichiarazione dei redditi, a condizione che rientri in una delle ipotesi di esonero dall’obbligo dichiarativo previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
E’ quanto è stato ribadito nella risoluzione n. 25/E del 30 gennaio 2008, con la quale l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in mancanza della dichiarazione per effetto del sopra citato articolo 1 e contestuale inapplicabilità dell’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, che subordina l’ammissibilità della dichiarazione integrativa favorevole al contribuente alla valida presentazione della dichiarazione originaria, “le maggiori ritenute erroneamente operate dai sostituti possono essere recuperate mediante istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, allegando, oltre ad una copia della documentazione, anche un prospetto riepilogativo dei calcoli.”.
In tali casi, trattandosi di redditi percepiti da soggetti che potrebbero fruire dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il termine di quarantotto mesi decorre da quello ordinariamente previsto per il pagamento a saldo delle imposte relative all’anno nel corso del quale è stata operata la maggiore ritenuta.