sabato 23 aprile 2011

Collocazione provvisoria.

"Nel duomo vecchio di Molfetta è riposto un grande crocifisso di terracotta.
L'ha donato, qualche anno fa, uno scultore del luogo. Il parroco, in attesa
di sistemarlo definitivamente, l'ha addossato alla parete di un locale della
sacrestia e vi ha apposto un cartoncino con la scritta "Collocazione
provvisoria". La scritta, che in un primo momento avevo scambiato come
intitolazione dell'opera, mi è parsa provvidenzialmente ispirata, al punto
che ho pregato il parroco di non rimuovere per nessuna ragione il crocifisso
di lì, da quella parete nuda, da quella posizione precaria, con quel
cartoncino ingiallito.

Collocazione provvisoria! Penso che non ci sia formula migliore per definire
la croce: la mia, la tua, non solo quella di Cristo. Coraggio, allora, tu
che soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che provi i rimorsi
della solitudine. Abbi fiducia, tu che bevi al calice amaro dell'abbandono.
Non imprecare, sorella che ti vedi distruggere giorno dopo giorno dal male
che non perdona. Asciugati le lacrime, fratello che sei stato pugnalato alle
spalle da coloro che ritenevi tuoi amici. Non tirare i remi in barca, tu che
sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire. Non
abbatterti, fratello povero che non sei calcolato da nessuno.

Coraggio! La tua croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre
"Collocazione provvisoria". Anche il Vangelo ci invita a considerare la
provvisorietà della croce. C'è una frase immensa che riassume la tragedia
del creato al momento della morte di Cristo: "Da mezzogiorno alle tre si
fece buio su tutta la terra". Forse è la frase più scura della Bibbia. Per
me è una delle più luminose. Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Solo
allora è consentita la sosta sul Golgota! Al di fuori di quell'orario, c'è
divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre ore, ci sarà la rimozione forzata
di tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche
da Dio. Coraggio allora, fratello che soffri. C'è anche per te una
deposizione dalla croce. C'è anche per te una pietà sovrumana.

Ecco già una mano forata che schioda dal legno la tua. Ecco un volto amico,
intriso di sangue e coronato di spine, che sfiora con un bacio la tua fronte
febbricitante. Ecco un grembo dolcissimo di donna che ti avvolge di
tenerezza. Tra quelle braccia materne si svelerà, finalmente, tutto il
mistero di un dolore che ora ti sembra assurdo. Coraggio. Mancano pochi
istanti alle tre di pomeriggio! Tra poco, il buio cederà posto alla luce, la
terra riacquisterà i suoi colori verginali, e il sole della Pasqua irromperà
tra le nuvole in fuga. Un abbraccio! Auguri a ciascuno di voi! Buona
Pasqua!"

dagli scritti di don Tonino Bello, Vescovo di Molfetta,



pasquale orlando news sociali: Collocazione provvisoria.

mercoledì 20 aprile 2011

Portate le mutande vecchie...Il welfare non �un lusso! Manifestazione nazionale a Napoli

Mercoledì 27 aprile 2011

ore 9.30 Concentramento a Piazza Dante

La crisi economica mette in ginocchio i cittadini,

le istituzioni, gli enti locali e lo Stato battono in ritirata,

lasciando completamente sole le persone e le famiglie,

con l'incredibile riduzione delle risorse dei fondi nazionali per le politiche sociali.

Una riduzione di quasi l'80%!

Siamo al collasso.

Saranno le persone più a rischio di emarginazione a pagare tali sciagurate scelte politiche.

Per garantire la qualità dei servizi, la dignità degli operatori sociali e i diritti di cittadinanza!

PARTECIPIAMO IN MASSA ALLA MOBILITAZIONE

Vi invitiamo a portare le vostre mutande vecchie in piazza per consegnarle al ministro Tremonti e al presidente Berlusconi, ovvero a chi ha lasciato in mutande non solo gli operatori sociali, ma anche migliaia di anziani, disabili, bambini, immigrati, rimasti privi di assistenza.




pasquale orlando news sociali: Portate le mutande vecchie...Il welfare non �un lusso! Manifestazione nazionale a Napoli

martedì 12 aprile 2011

Nuovi importi per l’assegno al nucleo familiare e l’assegno di maternità erogati dai Comuni

Con Circolare n. 56 del 23 marzo 2011, l’Inps ha comunicato gli importi, per l’anno 2011, dell’assegno per il nucleo familiare e dell’assegno mensiledimaternità, erogati dai Comuni.

L'assegno per il nucleo familiare, erogato dai Comuni, corrisponde, nella misura intera, ad un importo pari a euro 131,87; per ottenerlo è necessario che il valore dell'indicatore della situazione economica (Ise), con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, sia pari a euro 23.736,50.

L’assegno mensile di maternità spettante in misura intera per nascite, affidamenti preadottivi, e adozioni senza affidamento, avvenuti nel corso dell’anno 2011, è pari a euro 316,25 per cinque mensilità; il valore Ise riferito ai nuclei familiari di 3 componenti, ammonta a euro 32.967,39.


pasquale orlando news sociali: Nuovi importi per l’assegno al nucleo familiare e l’assegno di maternit�erogati dai Comuni

Grande gita a Ischia degli aclisti di Isernia (anche i nuovi amici)


Vieni ad Ischia con noi!

Stiamo scegliendo la data in giugno......
ci affideremo a primarie agenzie di viaggio.
Grandi sconti per gli amici aclisti di ieri, oggi e domani!
passa in sede a Traversa pansini di Via berta Isernia per dare la tua adesione e il tuo consiglio....

Indebita imposizione IRPEF

Il contribuente che ha subito un’indebita imposizione IRPEF può presentare una dichiarazione correttiva con esito a sé favorevole, come precisato dall’Agenzia delle Entrate
nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002 e successivamente ribadito nella risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008, entro il termine previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello per il quale è stato commesso l’errore.

Trascorso tale termine, il contribuente può recuperare l’eventuale imposta versata in eccesso mediante istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973, da presentare entro quarantotto mesi decorrenti dal pagamento eseguito in assenza del presupposti o dal pagamento del saldo. Nell’istanza il contribuente deve dar prova delle circostanze che legittimano la ripetizione di quanto versato in eccesso.

Per individuare il momento da cui inizia a decorrere il termine previsto a pena di decadenza per presentare istanza di rimborso occorre stabilire se l’obbligazione tributaria esisteva o meno al momento del pagamento.

Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in totale assenza del presupposto, il termine inizia a decorrere dalla data del pagamento stesso, mentre, nel caso in cui la richiesta di restituzione riguardi eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà, cui non corrisponda successivamente la determinazione di quello stesso obbligo in via definitiva, il termine decorre dal momento del versamento del saldo.

Sul piano operativo, in caso di presentazione dell’istanza di rimborso, l’ufficio destinatario di tale richiesta dovrà procedere alla riliquidazione delle dichiarazioni relative agli anni in cui le ritenute sono state operate in misura superiore a quella dovuta e, per tale via, determinare il rimborso effettivamente spettante.

L’istanza di rimborso per le maggiori somme versate può essere proposta anche dal contribuente che non abbia presentato, per quel periodo d’imposta, la dichiarazione dei redditi, a condizione che rientri in una delle ipotesi di esonero dall’obbligo dichiarativo previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

E’ quanto è stato ribadito nella risoluzione n. 25/E del 30 gennaio 2008, con la quale l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in mancanza della dichiarazione per effetto del sopra citato articolo 1 e contestuale inapplicabilità dell’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, che subordina l’ammissibilità della dichiarazione integrativa favorevole al contribuente alla valida presentazione della dichiarazione originaria, “le maggiori ritenute erroneamente operate dai sostituti possono essere recuperate mediante istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, allegando, oltre ad una copia della documentazione, anche un prospetto riepilogativo dei calcoli.”.

In tali casi, trattandosi di redditi percepiti da soggetti che potrebbero fruire dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il termine di quarantotto mesi decorre da quello ordinariamente previsto per il pagamento a saldo delle imposte relative all’anno nel corso del quale è stata operata la maggiore ritenuta.

Vieni con fiducia al Caf ACLI di Isernia Via G. Berta Trav. Pansini 13 86170 Isernia